Art. 1.
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti e' autorizzato ad assumere, in via
eccezionale,  200  unita' di personale da destinare agli uffici della
motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione della regione
Lombardia  da  reclutare con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6,
in  deroga  a  quanto  previsto dalla vigente normativa in materia di
assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico
impiego.