Art. 1. 1. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unita' di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.